Servizi / Studi Ambientali e permitting

Autorizzazioni Ambientali (AIA/AUA)

Gli impianti destinati a svolgere determinate attività necessitano, per il loro funzionamento, di una serie di autorizzazioni alla emissione.
Per Emissione si intende lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo.
La legge fissa soglie di emissione oltre le quali gli impianti sono sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’AIA è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati dalla Comunità Europea a partire dalla Direttiva 96/61/CE confluita nella Direttiva Europea 2010/75/UE.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale va richiesta per le attività di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 (modificato dal D.lgs 46/2014), tra cui:

  • Attività energetiche
  • Produzione e trasformazione di metalli
  • Industria dei prodotti minerali
  • Industria chimica
  • Gestione dei rifiuti
  • Altre attività (cartiere, tessili, concia, macelli, allevamenti di pollame e suini, fabbricazione di carbonio, …)

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza dei gestori degli impianti.

L’AUA incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
Il DPR individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome:

  1. Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (Autorizzazione in via ordinaria);
  4. Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazioni in Via Generale - AVG);
  5. Impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e/o operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

L’AUA si applica agli stessi impianti non assoggettabili ad AIA e, inoltre, alle Piccole e medie imprese ai sensi del DM 18.04.2005.

Obiettivi del lavoro

È obiettivo di VDP fornire assistenza ai gestori di impianti soggetti ad AIA o ad AUA per l’ottenimento di tali autorizzazioni, a partire dalla prime fasi di individuazione e raccolta delle informazioni necessarie, garantendo il rispetto delle norme e delle prassi (inclusa la modulistica) di riferimento per il territorio in cui rientra l’impianto oggetto di autorizzazione.

Per la realizzazione e messa in esercizio di un’opera o impianto, in base alle caratteristiche e dimensioni dello stesso, può essere necessario e/o opportuno procedere con AIA o con AUA, così come stabilito dalla normativa vigente nazionale e regionale.
Inoltre, in base alla natura degli interventi previsti, può essere necessario procedere anche alla VIA. In tal caso è indispensabile un coordinamento delle attività di VIA e di AIA da concordare con le Autorità competenti.

È obiettivo di VDP garantire, fin dalle prime fasi, il supporto al Proponente nella predisposizione della documentazione utile e necessaria da presentare agli enti competenti, per poter ottimizzare i tempi procedimentali e la documentazione da fornire.

Servizi Offerti

In merito alla documentazione da presentare per richiedere il rilascio dell’AIA, va segnalato che il D.lgs. n. 46/2014 (che ha modificato IL D.lgs 152/2006) ha previsto la redazione della Relazione di Riferimento:
«se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.»

Sulla base dei contenuti propri della Relazione di riferimento, riportati all’art. 5 del d.lgs. n. 46/2014, i servizi offerti da VDP sono relativi alle analisi finalizzate a fornire informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
Tali informazioni riguardano almeno:

  • l’uso attuale del sito
  • se possibile: gli usi passati del sito
  • se disponibili: le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione
  • in alternativa: nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata
  • le informazioni definite in virtù di altra normativa.

Nella redazione della Relazione di riferimento si terrà conto delle Linee Guida emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

Nella procedura di AIA e in particolari casi di AUA è prevista la convocazione di una Conferenza dei Servizi da parte della Amministrazione competente, alla quale sono invitati i soggetti con competenze ambientali e nell’ambito della quale possono essere chieste integrazioni. In ragione di ciò, garantiamo il supporto e l’assistenza tecnica e scientifica anche nelle sedi istituzionali per garantire al proponente una rapida ed efficace risposta alle eventuali richieste.

Nel caso in cui gli interventi previsti, per la natura del progetto, necessitino di AIA e di VIA, VDP garantisce competenza ed efficacia nella predisposizione degli Studi anche in forma coordinata. Garantisce inoltre il supporto al Proponente nella presentazione delle richieste e delle pratiche autorizzative presso le Autorità competenti.